PUBBLICITA' SUL PVP E SUI SITI AUTORIZZATI

- PUBBLICITA' OBBLIGATORIA SUL PVP

L’ultima parte del primo comma dell’art. 107 LF dispone che “In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.”

Ai sensi dell'art. 490, comma primo, c.p.c., “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"”.

Ai sensi dell'art. 23, comma secondo, d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132/2015, la suddetta disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c..

In data 20 gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati con il quale sono state adottate le specifiche tecniche del portale delle vendite pubbliche.

Pertanto, gli avvisi di vendita predisposti a decorrere dal 20 febbraio 2018 dovranno essere inseriti sul predetto portale.

Il termine per la pubblicazione è fissato in 30 giorni antecedenti all’esperimento di vendita.

La disposizione si applica, oltre che alle procedure fallimentari, ai concordati in virtù del disposto di cui all’art. 182, co. 1, l.f.

In forza dell’art. 631-bis c.p.c. (introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132), “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo l’omessa pubblicazione sul portale ministeriale è sanzionata con l’estinzione del processo esecutivo.”

Tale norma sanzionatoria non si ritiene applicabile alle vendite competitive nelle procedure concorsuali tuttavia la mancata inserzione nel PVP rende la procedura “non competitiva” e pertanto il notaio non potrà stipulare il relativo atto di trasferimento.

Per poter inserire l’avviso sul PVP occorre essere accreditati e quindi richiedere al GD l’inserimento nel PCT come “soggetto autorizzato alla pubblicazione sul PVP”.

Tale soggetto può essere lo stesso Curatore, il Commissario Liquidatore, il Gestore della Vendita Telematica o un Soggetto Specializzato.

Il costo per l’inserzione di ogni tentativo di vendita per ogni lotto è di Euro 100,00 da versare al Ministero di Grazia e Giustizia oltre ad eventuali oneri bancari (generalmente da Euro 0,50 a Euro 2,00).

La pubblicità sul PVP deve essere effettuata con particolare cura e con tutti i dati opportuni (e non soltanto quelli minimi necessari) in quanto questo portale prima o poi dovrà essere l’unico recipiente di tutte le vendite forzate del mercato italiano.

La D.A.V. provvede direttamente al pagamento sul portale del Processo Civile Telematico e provvede alla inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche (previa sua nomina quale "soggetto autorizzato alla pubblicazione sul PVP").

 

- PUBBLICITA' FACOLTATIVA SUI SITI AUTORIZZATI

Il secondo comma dell’articolo 490 C.P.C. prevede che “In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.”

Tale forma di pubblicità non è richiamata dal primo comma dell’art. 107 LF e pertanto si ritiene NON obbligatoria per la vendita competitiva, tuttavia ogni Gestore della Vendita Telematica ha un proprio sito iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'Art. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006 Sezione A (Immobiliare) e pertanto una volta scelto il GVT la pubblicità su tali siti avverrà in modo pressoché automatico.

Utilizzando un comparatore di siti web le visite mensili (a luglio 2018) ai siti per aste giudiziarie in Italia si rileva che Astegiudiziarie è al primo posto con circa n. 800.000 accessi, altri (ITAuction, Asteannunci, Astalegale, ecc...) seguono con meno di 400.000 accessi, altri ancora (Fallco ed Avvisi Notarili) non raggiungono i n. 100.000 accessi mensili.

Si tratta di numeri non verificati e meramente indicativi in quanto andrebbe effettuata una analisi più precisa (magari con la collaborazione degli stessi GVT) ed in ogni caso considerando anche i circa n. 100.000 accessi mensili al PVP è evidente la differenza di numeri rispetto agli accessi ai siti immobiliari commerciali (immobiliare.it, casa.it. idealista.it ecc) che invece hanno decine di milioni di accessi mensili.

Con il provvedimento 2 aprile 2009, "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati" sono stati creati:

  • l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (riportati nella Sezione A, qui di seguito pubblicata)
  • l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (riportati nella Sezione B)

e questo è il link alla pagina ministeriale. 

Gran parte di questi siti effettua anche servizi di pubblicità mirata quali Brochure elettronica, Direct e-mail, cataloghi e periodici.

La D.A.V. collabora con il Curatore nella scelta del sito e del tipo di servizi da richiedere.