COADIUTORI ED AUSILIARI

La disciplina dei cosiddetti “ausiliari” ovvero i soggetti che affiancano a vario titolo e con compiti diversi il Curatore è dettata per il fallimento ([1]) dall’articolo 32 LF il quale recita:

  1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
  2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

 

Il primo comma dell'art. 32 parla della figura del "delegato", che è un sostituto del curatore, cioè un soggetto, che, temporaneamente e per determinate operazioni, surroga il curatore stesso in specifiche mansioni che sono di sua competenza e spettanza (non possono essere delegate le operazioni riguardanti la formazione dello stato passivo e del programma di liquidazione, che vanno esercitate personalmente dal curatore). Posto che la nomina del delegato risponde all'esclusivo interesse del curatore, che dovrebbe svolgere personalmente quelle attività che delega ad altri (l'autorizzazione del comitato dei creditori si spiega con l'intento di evitare che il curatore svuoti il principio della intrasmissibilità delle sue attribuzioni, facendo un uso eccessivo della delega), è logico che la spesa del delegato gravi sul curatore stesso. Questo è il senso dell'ultima parte del primo comma dell'art. 32 quando stabilisce che l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è detratto dal compenso del curatore; ossia il g.d. liquida il compenso al delegato e quell'importo è poi detratto dal compenso che il tribunale liquiderà al curatore.

 

Il secondo comma dell'art. 32 parla, invece, della figura del "coadiutore", che è un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. La nomina del coadiutore, quindi, risponde ad una esigenza della procedura nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività, per cui è logico che la spesa del coadiutore sia sopportata dalla massa e diventa coerente con i principi che la valutazione dell'opportunità di gravare la procedura di un esborso sia sottoposta al vaglio del comitato dei creditori.

Poiché comunque la nomina di un coadiutore non è indispensabile, ma risale ad una valutazione del curatore che valuta l'opportunità di essere coadiuvato in una qualche attività da altri soggetti, la relativa spesa - che non va detratta dal compenso del curatore perché grava sulla massa - non può risultare indifferente al momento della liquidazione del compenso al curatore. Questo è il senso dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 32, quando dice che del compenso riconosciuto ai coadiutori si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore, dizione con cui si lascia al tribunale di valutare, tra gli altri elementi che deve utilizzare per la scelta tra minimo e massimi di tariffa per determinare il compenso al curatore, anche il comportamento da questi tenuto nella nomina dei coadiutori, in quanto rilevatrice della capacità di gestione del curatore. Così ad es., se è giustificato che un curatore avvocato di professione nomini un coadiutore fiscale, una tale nomina è meno giustificata se il curatore è di professione commercialista; al momento della liquidazione del compenso il tribunale, nella determinazione tra minimi e massimi, terrà conto anche di queste situazioni.

 

A fianco di queste figure vi sono poi i “professionisti” che di volta in volta a seconda dell’opera cui sono chiamati potrebbero rientrare nelle prime due categorie (delegati o coadiutori) ma potrebbero anche svolgere una attività tipica della loro professione ed in quel caso non potrebbero essere qualificati né delegati né coadiutori. In tal caso il credito per il loro compenso è disciplinato dall’articolo 111, ultimo comma, LF in quanto si tratterà di crediti “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” e saranno quindi soddisfatti in prededuzione.

 

In tema di CONCORDATO PREVENTIVO né l’articolo 165 LF (per i Commissari Giudiziali) né l’articolo 182 LF (per i Commissari Liquidatori) richiamano il suddetto articolo 32 LF e pertanto tutti gli ausiliari dei Commissari dovranno ricostruire la loro posizione secondo le regole civilistiche ordinarie e di conseguenza:

  • Saranno pagati dai Commissari se avranno lavorato per loro (alla stregua di delegati) a meno che per tali prestazioni non sia stata espressamente prevista nella proposta di concordato una spesa specifica;
  • Saranno pagati dalla procedura (in prededuzione) se la loro opera sia stata prevista nella proposta di concordato.

 

[1]) L’articolo 199 LF in tema di Liquidazione Coatta Amministrativa richiama espressamente l’articolo 32 LF sostituendo i poteri del Tribunale e del GD con quelli dell’Autorità che vigila sulla liquidazione.