SIGILLI ED INVENTARIO

1) APPOSIZIONE DI SIGILLI

Nel fallimento è prevista la procedura di apposizione dei sigilli che svolge una funzione cautelare e conservativa del patrimonio mobiliare dell’impresa e del debitore fallito.

Ai sensi dell’art. 84 LF primo comma “Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.” Il curatore è competente esclusivo alla apposizione dei sigilli e quindi non trovano applicazione gli artt. 752 753 e 754 C.P.C.

In coerenza con l’articolo 755 CPC anche il curatore può autonomamente chiedere l’assistenza della forza pubblica (art. 84 comma 2 LF).

In considerazione della finalità cautelare dell'istituto e della sua strumentalità rispetto all'inventariazione dei beni, il Curatore può procedere immediatamente alla redazione dell'inventario senza prima apporre i sigilli. Il rischio per il Curatore è quello di eventuali responsabilità per mala gestio, derivanti dal mancato rinvenimento di beni di terzi in possesso del debitore al momento della dichiarazione di fallimento.

Nella procedura di concordato preventivo la apposizione dei sigilli non è prevista.

Ai sensi dell’articolo 1 numero 4 della Legge Notarile “ai notari (…) è concessa (…) la facoltà di (…) procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, a) all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali (…)”.

L’incarico al Notaio per la apposizione dei sigilli può essere dato ai sensi del terzo comma dell’articolo 84 LF il quale prevede che “Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.”

La D.A.V., tramite i notai con cui collabora, è in grado di procedere alla apposizione dei sigilli in numerose province.

 

2) REDAZIONE DELL'INVENTARIO NEL FALLIMENTO

Ai sensi dell’articolo 87 LF “Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.”

Il Curatore ha competenza esclusiva alla redazione dell’inventario.

L’inventario è eseguito e redatto dal Curatore e non dal Cancelliere il quale svolge un ruolo di mera “assistenza”.

Si discute se l’assistenza del Cancelliere sia obbligatoria o meno.

Il cancelliere competente è quello del Tribunale nel cui circondario i beni si trovano (e, dunque, potrebbe anche non coincidere con il Tribunale che ha dichiarato il fallimento).

Il tempo necessario al funzionario Cancelliere per accedere al luogo dell’inventariazione dalla sede dell’ufficio e ritorno, nell’ambito del comune ove l’ufficio medesimo ha sede, integra attività lavorativa che, se esplicata oltre l’orario normale di ufficio, deve essere compensata come lavoro straordinario [C 796/97].

L'ambito oggettivo dell'inventariazione è definito dall'art. 775 c.p.c., con la necessitata esclusione dei nn. 3 (denaro contante) e 5 (documenti e scritture contabili) per le quali l'art. 86 prevede apposita disciplina quanto all'individuazione e alla presa in consegna, comprendente la documentazione delle attività mediante redazione del relativo verbale.

Del pari inapplicabile appare il n. 4, relativamente all'indicazione delle passività, in considerazione dell'esistenza di uno specifico procedimento per la redazione dell'elenco dei creditori (artt. 89 ss.).

Rientrano nell'inventariazione i beni immobili (n. 1), in relazione all'esigenza di formalizzare la loro presa in consegna da parte del curatore.

In questa fase non pare essenziale una accurata verifica della proprietà e dei gravami ma sembra sufficiente una visura catastale e la richiesta di informazioni ai sensi del terzo comma dell’art. 87 LF (“Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.”)

L’art. 773 del CPC prevede che “L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.”

Il Curatore può nominare direttamente lo stimatore per i beni mobili (art. 87, comma secondo, LF) senza richiedere l’autorizzazione del GD.

Non è possibile nominare uno stimatore per i beni immobili in quanto tale figura non è prevista dal Codice di Procedura Civile.

La D.A.V. può essere di ausilio al Curatore nella predisposizione dell'inventario.

 

3) REDAZIONE DELL'INVENTARIO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il Commissario Giudiziario ai sensi dell’art. 172 LF “redige l'inventario del patrimonio del debitore”.

Si esclude l’applicazione sia della disciplina del codice di rito ex artt. 769-777 c.p.c., sia quella prevista dalla legge fallimentare ex art. 87 l. fall.

L’inventario deve risultare per iscritto, deve avere un contenuto valutativo, oltre che descrittivo, dei cespiti patrimoniali di qualsiasi natura, deve riguardare l’intero patrimonio del debitore e deve essere sufficientemente analitico.

L’inventario dovrà essere depositato, unitamente alla relazione, 45 (quarantacinque) giorni prima della adunanza dei creditori.

Rientrano nell'inventariazione i beni immobili anche se in questo caso non vi è alcuna presa in consegna dei medesimi da parte degli organi della procedura.

Su richiesta del Commissario Giudiziario sarà il Giudice a nominare uno stimatore che assista il Commissario Giudiziario nella valutazione dei beni (art. 172 LF).

In questo caso lo stimatore potrà essere incaricato anche della stima degli immobili in quanto il Commissario Giudiziario nel redigere la propria “relazione particolareggiata” dovrà necessariamente verificare i valori dei beni (soprattutto se immobili) indicati dal debitore nella proposta di concordato.

La D.A.V. è in grado di effettuare celermente la verifica della proprietà degli immobili e la presenza di gravami.